IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'art. 1 della  legge  16  novembre
1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; 
  Vista la richiesta  di  ammissione  al  patrocinio  dell'Avvocatura
dello Stato avanzata dall'Autorita' idrica pugliese; 
  Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello  Stato
ad assumere la  rappresentanza  e  la  difesa  dell'Autorita'  idrica
pugliese; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  dell'Avvocatura  generale  dello
Stato; 
  Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e  delle
finanze 
 
                              Decreta: 
 
  1.  L'Avvocatura  dello  Stato  e'  autorizzata  ad   assumere   la
rappresentanza e la difesa dell'Autorita' idrica pugliese nei giudizi
attivi  e  passivi  avanti  le  autorita'  giudiziarie,   i   collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
  Il presente decreto sara' sottoposto alle  procedure  di  controllo
previste  dalla  normativa  vigente  e  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 novembre 2013 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 
 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                             Cancellieri 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni